QUESITO: Elisa è separata da due anni da suo marito, Paolo, dal quale percepisce un assegno di mantenimento di circa cinquecento euro mensili. Da circa otto mesi Elisa ha un nuovo compagno, Antonio, che frequenta abitualmente e con cui, di fatto, convive anche se hanno ancora il domicilio in case separate e, pertanto, teme che l’ex marito possa chiedere la revoca dell’assegno. Elisa ha diritto di continuare a percepire l’assegno di mantenimento?
Con la separazione personale dei coniugi il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma solo “allentato”, cioè sospeso temporaneamente, in attesa del divorzio.
Uno dei doveri di ciascuno dei coniugi nascenti dal matrimonio è quello di assistere moralmente e materialmente l’altro coniuge.
Con la separazione, cessa l’obbligo di convivenza e di fedeltà ed i doveri di assistenza morale e materiale si affievoliscono ma il coniuge economicamente più debole, che non ha adeguati redditi propri ed a cui non è addebitabile la separazione, può chiedere al Giudice, con domanda specifica, di percepire un assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge.
L’assegno è periodico e mira a far conservare al coniuge richiedente il tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio. Per il calcolo dell’assegno si tiene conto, quindi, dei redditi del coniuge richiedente e dei redditi del coniuge “onerato” (redditi lavorativi ed altri redditi), dell’età del coniuge richiedente e della sua capacità lavorativa, degli anni di durata del matrimonio e del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, Elisa ha un nuovo compagno e con esso ha una relazione ormai stabile e quotidiana, anche se, formalmente, ognuno di loro ha mantenuto il proprio domicilio e quindi non risultano formalmente conviventi, anche se trascorrono molto tempo insieme, a volte al domicilio dell’uno e, a volte, al domicilio dell’altro. Lei non ha ancora un lavoro stabile e quindi vorrebbe continuare a percepire l’assegno di mantenimento dall’ex marito.
Con la recente sentenza n. 28778/2020 del 16 ottobre 2020 la Corte di Cassazione, in un caso analogo, ha stabilito che se il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento ha una relazione stabile con un nuovo compagno ed il rapporto è fondato su una quotidiana frequentazione – anche se i domicili dei due restano separati- non ha più diritto a percepire l’assegno di mantenimento dall’ex coniuge.
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Foto di Asad Photo Maldives da Pexels