SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI: DOVE E’ MEGLIO FARLA? IN COMUNE? CON ACCORDO IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA ? O, INVECE, IN TRIBUNALE?

La separazione dei coniugi è il procedimento con il quale viene allentato ma non sciolto definitivamente il vincolo matrimoniale, in quanto permangono alcuni diritti e doveri a carico dei coniugi (ad esempio il diritto del coniuge separato ad essere erede dell’altro, in caso di morte). L’atto con cui viene sciolto definitivamente il vincolo matrimoniale è infatti, il divorzio.

La separazione dei coniugi può essere consensuale, se le parti trovano un accordo sulle questioni familiari e patrimoniali, oppure può essere giudiziale, se le parti non trovano un accordo e ricorrono quindi al giudice del tribunale competente perché decida.

La legge prevede tre procedure di separazione consensuale tra cui i coniugi possono scegliere:

  1. Separazione in Comune;
  2. Separazione con accordo in Negoziazione Assistita;
  3. Separazione in Tribunale;

La separazione in Comune si svolge nel comune di ultima residenza dei coniugi oppure nel comune dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio; può essere seguita questa procedura solo quando non ci sono figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti ed ha la caratteristica di essere possibile anche senza avvocati. Tuttavia, in questo tipo di separazione, non possono essere discusse le questioni patrimoniali (es. il mantenimento del coniuge, la divisione dei beni comuni, il trasferimento di immobili etc…). E’, quindi, un tipo di separazione possibile solo per le coppie senza figli o con figli maggiorenni autosufficienti e che abbiano già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali in precedenza.

La separazione in Negoziazione Assistita, invece, è stata introdotta dalla legge 162 del 2014. Si svolge con la necessaria presenza di avvocati ed è una separazione extragiudiziale in quanto non si va dal giudice ma sono le parti stesse, con i loro rispettivi avvocati, che stipulano l’accordo di separazione che verrà poi inviato, sempre dagli avvocati, alla procura della repubblica presso il tribunale competente per verificare se nell’accordo è stato perseguito adeguatamente l’interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

Se il pubblico ministero ritiene che l’accordo sia idoneo alla tutela dei figli, gli avvocati dovranno depositarlo allo stato civile del comune competente perché trascriva la separazione; in caso contrario, se l’accordo non tutela adeguatamente i figli, il pubblico ministero trasmette gli atti al presidente del tribunale che poi convocherà i coniugi per invitarli a modificarlo.

La separazione dinanzi al Tribunale, infine, è il modello classico, tradizionale, di separazione; le parti, insieme ai loro avvocati, redigono e sottoscrivono un ricorso contenente tutte le condizioni della separazione (gestione dei figli, mantenimento del coniuge e dei figli, tutte le decisioni in merito alla separazione dei beni che sono in comune tra i coniugi). Anche questo accordo verrà poi inviato alla procura della repubblica perché il pubblico ministero valuti se esso tutela i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

Se non ci sono problemi, il tribunale, preso atto del parere favorevole del pubblico ministero, omologa la separazione.

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