Nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali spesso uno dei coniugi chiede all’altro il pagamento dell’assegno di mantenimento per se stesso e/o per i figli.
Il giudice, prima di decidere, ha quindi necessità di conoscere il patrimonio e le disponibilità economiche di entrambi i coniugi.
Per questo, in passato, i coniugi dovevano depositare, in giudizio, le loro dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Il giudice (tribunale), quando vi erano delle contestazioni, poteva anche disporre altre indagini approfondite per verificare meglio i redditi di ciascun coniuge attraverso la polizia tributaria.
Con la riforma Cartabia, dal 28 marzo 2023, i poteri del giudice sono stati accresciuti.
Infatti, recependo quello che erano già le pratiche di molti tribunali, ora i coniugi, quando si costituiscono in giudizio, dovranno depositare, oltre ai redditi, anche gli estratti di tutti i conti correnti e i depositi di cui sono stati intestatari negli ultimi tre anni, i beni mobili registrati ed i beni immobili di cui sono proprietari o titolari di altri diritti reali, le loro partecipazioni societarie, i trust, i contratti di locazione di cui sono titolari e, insomma, ogni elemento che possa aiutare il giudice a capire la consistenza dei loro patrimoni.
Inoltre, il giudice, ora, potrà anche ordinare, d’ufficio, l’integrazione della documentazione depositata dalle parti, disporre ordini di esibizione ed indagini sul patrimonio e sull’effettivo tenore di vita di ciascun coniuge. A tal fine, egli potrà chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate, alle banche e disporre indagini a mezzo della polizia tributaria.
Se uno dei coniugi ha redditi o patrimoni non dichiarati, rischierà, quindi, di essere condannato a pagare un assegno di mantenimento più elevato e, inoltre, dovrà rendere conto di tale patrimonio all’amministrazione finanziaria, col rischio anche di pagare più tasse e/o di incorrere in procedimenti penali, ove questo patrimonio sia stato formato eludendo le leggi in materia fiscale.
Per altri articoli in materia legale puoi leggere la mia rubrica “L’avvocato risponde”, sul sito www.studiolegaletonzani.it, dove puoi trovare anche i miei contatti e il form da compilare per prenotare un appuntamento.
______________
Foto di Diego F. Parra da Pexels