GRATUITO PATROCINIO: POSSO AVERE L’AVVOCATO GRATIS?

Il gratuito patrocinio a spese dello Stato è un istituto che dà la possibilità, a persone che hanno un reddito inferiore ad una certa soglia, di potersi comunque avvalere gratuitamente di un avvocato nei procedimenti giudiziari civili, del lavoro, amministrativi e penali (per fare solo alcuni esempi: in una separazione, in un divorzio, per una richiesta di amministrazione di sostegno, in un procedimento di sfratto, in una causa di licenziamento, oppure per una richiesta di risarcimento danni o in un procedimento penale).

Recentemente il gratuito patrocinio si può chiedere anche per partecipare alle procedure di mediazione.

Colui che vuole chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio deve sottoscrivere un’istanza, autocertificando che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e presentarla all’ordine degli avvocati competente territorialmente (se in materia civile) o al giudice del procedimento, con le forme e nei modi previsti dalla legge.

Il reddito del richiedente non deve superare una certa soglia, che annualmente viene aggiornata da decreti interdirigenziali.

Ad esempio, per il 2024, il limite di reddito è di € 12.838,01 annui (l’Isee non è invece rilevante ai fini della richiesta).

I redditi dei suoi familiari conviventi devono essere obbligatoriamente indicati nell’istanza e vengono sommati con quelli del richiedente, per cui, se, ad esempio, il suo reddito annuale è di € 5.000 ma la moglie guadagna € 9.000, il reddito complessivo da considerare è di € 14.000 e, quindi, superiore alla soglia, per cui egli non potrà essere ammesso al beneficio.

Si tiene conto, invece, del solo reddito dell’istante quando oggetto della causa sono diritti della personalità oppure quando i suoi interessi sono in conflitto con quelli degli altri appartenenti al nucleo familiare.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, c’è un’eccezione; infatti, in tal caso si tiene conto di quanti familiari convivono con l’istante ed il limite-soglia viene aumentato di € 1.032,00 per ogni familiare convivente.

Ad esempio, se l’imputato ha un reddito annuo di € 13.000,00 ma con lui convive il coniuge, il limite-soglia di € 12.838,01 andrà aumentato di € 1.032,00 e quindi il nuovo limite-soglia sarà di € 13.838,01: pertanto, l’imputato, nel caso specifico, potrà usufruire del beneficio.

E’ importante ricordare che colui che viene ammesso al patrocinio potrà scegliere l’avvocato solo tra coloro che sono iscritti nell’apposita lista conservata presso l’ordine degli avvocati territorialmente competente.

Attenzione, però, perché se, nel corso del procedimento giudiziario, il reddito aumenta, questo deve essere comunicato al giudice, altrimenti l’Agenzia delle Entrate, nel corso dei suoi controlli periodici, potrebbe rilevare l’irregolarità e revocare il beneficio e comminare le sanzioni previste per legge.

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