CHI DEVE PAGARE I DEBITI AZIENDALI E COSA SUCCEDE AI DIPENDENTI?
DEBITI AZIENDALI:
- Responsabilità del Cedente (Alienante): L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, a meno che i creditori non vi abbiano espressamente acconsentito
- Responsabilità del Cessionario (Acquirente): L’acquirente risponde in solido con l’alienante per i medesimi debiti, ma solo a una duplice condizione: che si tratti di un’azienda commerciale e che i debiti “risultino dai libri contabili obbligatori” L’onere di provare l’iscrizione del debito nelle scritture contabili grava sul creditore che intende agire nei confronti del cessionario
- Cessione Fraudolenta: In caso di “cessione fraudolenta” di azienda, il cessionario non può beneficiare della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. e risponde solidalmente per i debiti contratti dal cedente. Ugualmente, quando la cessione è utilizzata come strumento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, ostacolando o precludendo, del tutto, il recupero del credito, il principio di responsabilità solidale tra cessionario e cedente può prevalere anche in assenza di iscrizione del debito nei libri contabili
- Debiti Tributari: Per i debiti di natura fiscale è prevista una responsabilità solidale del cessionario, che si estende alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nonché a quelle commesse in periodi anteriori se contestate nello stesso anno della cessione .Non è subordinata all’iscrizione del debito nelle scritture contabili.
- LAVORATORI DIPENDENTI:
- I principi fondamentali sono i seguenti:
- Il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario (o affittuario) e il lavoratore “conserva tutti i diritti che ne derivano”;
- cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vantava al momento del trasferimento (es. retribuzioni, TFR maturato, ecc…)
- Il trasferimento d’azienda “non costituisce di per sé motivo di licenziamento” , quindi ilcessionario può licenziare il lavoratore per le ragioni consentite dalla legge (giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo), ma non per il solo fatto del trasferimento.
- Il cessionario è tenuto ad applicare i contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili alla sua impresa.
- Se le condizioni di lavoro del dipendente subiscono una “sostanziale modifica” nei tre mesi successivi al trasferimento, il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti della giusta causa e tali dimissioni gli danno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI).
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Immagine creata con 365 Microsoft Copilot