La legge 164/82 ha stabilito che la rettificazione del sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
Tale diritto tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) che ha riconosciuto l’esistenza del diritto di ciascuno ad autodeterminarsi in ordine alla identità di genere, costituendo, questo, un elemento tipico del diritto all’identità personale, che è uno dei diritti inviolabili della persona.
Fino a pochi anni fa, l’esecuzione di un trattamento chirurgico demolitivo era una considerato il presupposto necessario per ottenere la sentenza di rettificazione di sesso e la modifica dei documenti anagrafici.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015, ha invece dichiarato che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma è una libera scelta del richiedente, che può anche decidere di non sottoporvisi e che, se vi sono le condizioni richieste dalla legge, potrà comunque ottenere una sentenza di rettificazione di sesso.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la rettificazione può avvenire anche in assenza di interventi chirurgici purché siano presenti i caratteri sessuali secondari del sesso con cui ci si identifica, per esempio a seguito di cure ormonali.
Il procedimento per ottenere la sentenza di rettificazione di sesso si svolge dinanzi al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza del richiedente, si introduce con atto di citazione ed è regolato dall’art. 31 D.Lgs. 150/2011.
L’atto di citazione deve essere notificato al coniuge e ai figli del richiedente, se vi sono, e al pubblico ministero competente.
Nel corso del procedimento, il richiedente, dovrà essere depositare la documentazione medica relativa alla propria valutazione psichiatrica/psicologica ed ai trattamenti ormonali e di chirurgia estetica a cui, eventualmente, si è sottoposto nel tempo. Questo perché, compito del tribunale è quello di accertare la condizione di “disforia di genere” del richiedente, ossia in quale identità di genere egli si riconosce e se egli è consapevole della scelta che vuole compiere e se la considera una scelta irrevocabile.
All’esito del procedimento, il tribunale determina il sesso della parte attrice, lo autorizza, se necessario e se egli lo ha richiesto, a sottoporsi all’intervento chirurgico, e ordina allo stato civile del Comune dove è situato il suo atto di nascita, di registrare la rettificazione di sesso.
L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico effettuato.
Ottenuta la sentenza di rettificazione del sesso, si può ottenere, presso l’ufficio dello stato civile del comune competente, anche il cambiamento del nome sui documenti amministrativi (patente, passaporto, carta di identità etc…). La Cassazione ha chiarito che il nuovo nome può essere liberamente scelto dal ricorrente e che non deve ricordare il nome precedente (es. Carlo da Carla).
E’ importante ricordare che, se il richiedente è sposato, la sentenza di rettificazione del sesso non comporta automaticamente l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ma, invece, il matrimonio, se i coniugi lo vogliono, può trasformarsi in unione civile. Infatti, con dichiarazione resa personalmente, in udienza, dinanzi al giudice del procedimento di rettificazione, l’attore e l’altro coniuge possono esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l’unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all’ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione, se avvenuto all’estero, di iscrivere l’unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
Al contrario, l’unione civile non si può trasformare in matrimonio nel corso del procedimento di rettificazione del sesso di uno dei partners; in questo caso l’unione civile termina e i due partners, se vogliono che la loro unione sia riconosciuta, dovranno poi procedere alla celebrazione del matrimonio.
Anche i minori di età possono chiedere la rettificazione del sesso; in questo caso, ovviamente, la domanda giudiziale dovrà essere proposta dai loro genitori che, preventivamente, dovranno essere stati appositamente autorizzati dal giudice tutelare, in quanto la proposizione di una simile domanda giudiziale rientra negli atti di straordinaria amministrazione.
A tale proposito, vi sono recentissime notizie a proposito della volontà del legislatore italiano di porre dei limiti alle prescrizioni della terapia a base di triptorelina sugli adolescenti; in Gran Bretagna, ad esempio, il servizio sanitario nazionale ha deciso di fermare le prescrizioni dei farmaci che bloccano la pubertà precoce in quanto ritenuti non sufficientemente sicuri ed efficaci.
Per altri articoli in materia legale puoi leggere la mia rubrica “L’avvocato risponde”, sul sito www.studiolegaletonzani.it., dove puoi trovare anche i miei contatti ed il form per richiedere un appuntamento in studio o telefonico.
______________________
Foto di Alexander Grey da Pexels