BULLISMO E CYBERBULLISMO: COSA DICE LA LEGGE?

La legge 29 maggio 2017 n. 71 ha dato una definizione precisa di cosa sono bullismo e cyberbullismo ed ha introdotto alcune misure per prevenire questi fenomeni.

Secondo la predetta legge “bullismo” è “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

il «cyberbullismo», invece, è “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Prevenzione e tutele previste dalla legge 71/2017

Come cancellare i dati personali diffusi nel web:

ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede.

Il tavolo tecnico istituito presso il Ministero:

La legge 71/2017 ha istituito presso il Ministro dell’istruzione e del merito un tavolo tecnico che ha il compito di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, di predisporre periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione e di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione di questi fenomeni.

Il ruolo della polizia postale:

La Polizia postale deve relazionare con cadenza annuale, al tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’istruzione, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

Cosa devono fare gli istituti scolastici:

La legge 71/2017 prevede che ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, deve adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ed istituire un tavolopermanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore; deve, inoltre, individuare, fra i docenti, un referente con il compito di coordinare le varie iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Agli uffici scolastici regionali spetta, invece, di promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole per promuovere sul territorio azioni di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l’educazione alla legalità dei ragazzi.

Il ruolo delle regioni:

Le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorirne lo sviluppo e la formazione della personalità nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Il ruolo dei dirigenti scolastici:

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dall’istituto, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l’eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratta di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 1404/34, convertito dalla legge  n. 835/35.

Le misure rieducative:

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l’attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale lo svolgimento di un progetto con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Può essere previsto anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale o la partecipazione del minore a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare, nel minore, sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Cosa può decidere il tribunale per i minorenni al termine del progetto educativo:

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:
1) dichiarare concluso il procedimento;
2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
3) disporre l’affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;
4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

La procedura di ammonimento del minore dinanzi al Questore:

La legge 71/2017 stabilisce chefino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per reati quali minaccia, diffamazione, diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, trattamento illecito di dati personali commessi, anche  mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento prevista dal  decreto legge n. 11/2009, convertito dalla n. 38/2009.

Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitori.
Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Reati commessi dal minore:

Nel caso che la condotta del minore sia configurabile, invece, come reato, inizierà il procedimento penale contro di lui dinanzi alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni e, poi, nel caso di rinvio a giudizio, il processo continuerà dinanzi al tribunale per i minorenni.

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