Con la riforma voluta dal ministro Cartabia, nel 2022, molte importanti novità sono state introdotte nel diritto di famiglia.
Una delle più importanti è quella prevista all’articolo 473 bis.49 del codice civile il quale stabilisce che le parti possono chiedere sia la separazione personale (la cosiddetta separazione giudiziale, quindi non consensuale) e sia il divorzio, con un unico ricorso.
Fino ad ora, infatti, prima veniva depositato in tribunale il ricorso per separazione dei coniugi e poi, dopo un anno dall’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, era possibile depositare il ricorso per il divorzio (termine anche questo improprio, in quanto la legge parla di ricorso per lo scioglimento del matrimonio, se celebrato dinanzi agli ufficiali dello stato civile oppure di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio se questo è stato celebrato in chiesa).
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, prima della riforma, erano disciplinati da leggi diverse; attualmente, invece, sono entrambi disciplinati dalle stesse norme di legge e seguono lo stesso rito.
Con la riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati a partire dalla data del 28 febbraio 2023 è, quindi, possibile chiedere, con il medesimo ricorso, sia la separazione personale dei coniugi e sia il “divorzio”, insieme alle domande ad esso connesse (ossia le domande relative all’affidamento, collocamento e mantenimento dei figli o al mantenimento del coniuge, nonché le domande di risarcimento dei danni per eventuali illeciti commessi ai danni di uno dei coniugi).
Ovviamente anche se i due provvedimenti vengono chiesti col medesimo ricorso, la domanda di divorzio sarà procedibile solo successivamente a quella di separazione, ossia, precisamente, decorso almeno il termine di un anno dalla data della prima udienza e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione medesima.
In caso di proposizione di domande di separazione e divorzio tra le stesse parti davanti giudici diversi, si applicherà l’art. 40 c.p.c. in materia di connessione, in modo che la causa sia trattata da un unico giudice. Se la coppia ha figli minori di età la remissione avverrà davanti al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza. Nel caso invece in cui i due procedimenti dovessero pendere separatamente davanti allo stesso giudice si procederà alla riunione come disciplinata dall’art. 274 c.p.c.
La sentenza emessa all’esito dei procedimenti suddetti conterrà autonomi capi a seconda delle diverse domande proposte dalle parti e determinerà i tempi di decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti (per la separazione e per il divorzio).
Per altri articoli in materia legale puoi leggere la mia rubrica “avvocato risponde”, sul sito www.studiolegaletonzani.it., dove puoi trovare anche i miei contatti ed il form per richiedere un appuntamento in studio o telefonico.
__________________
Foto di splitshire-2226 da Pexels