Si chiamano patti parasociali gli accordi che alcuni soci stringono tra loro per convenire su alcuni aspetti della vita societaria, per regolamentare la loro attività e conseguire obiettivi comuni, perché spesso lo Statuto societario non è sufficiente.
I patti parasociali possono avere il più ampio contenuto: ad esempio possono prevedere dei compiti specifici da ripartire fra i soci, possono stabilire preventivamente come i soci dovranno votare nelle assemblee o come andrà regolata la fine della vita societaria, ad esempio la fase della liquidazione.
I patti parasociali si chiamano così perché sono contratti “a latere”, che si pongono, cioè, “a fianco” dell’atto costitutivo e dello Statuto.
Nessuno può obbligare i soci a stipulare dei patti parasociali, è una loro facoltà: il patto parasociale è un contratto atipico, lecito, che ha un contenuto libero e che vincola solo quelli che lo sottoscrivono. Di regola viene stipulato per scrittura privata e non è necessario l’intervento del notaio. Se uno dei contraenti lo viola, gli altri possono richiedergli il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
Possono essere firmatari di un patto parasociale anche soggetti che non sono soci purché abbiano il diritto di voto nelle assemblee, come ad esempio gli usufruttuari di azioni.
Analizziamo brevemente i patti parasociali più noti:
Uno dei più frequenti è il “sindacato di voto” con il quale i soci partecipanti, prima di ciascuna assemblea, si obbligano a concordare tra di loro il contenuto del voto al fine di cercare di ottenere la maggioranza dei voti su una questione che è di loro interesse.
Un altro è il “Patto di Lock up” o “sindacato di blocco”, nel quale i soci partecipanti si obbligano a non vendere le proprie quote o azioni per un determinato periodo di tempo, al fine di garantire la stabilità societaria.
C’è poi il “patto parasociale per la distribuzione degli utili” con il quale i soci firmatari stabiliscono una diversa distribuzione degli utili e delle perdite rispetto alle quote indicate nell’atto costitutivo. In questo caso, tuttavia, va specificato che è nullo l’accordo con il quale si stabilisca che uno o più soci abbiano un utile minimo garantito e siano svincolati dalle perdite della società.
C’è il patto “tag-along”, per la tutela dei soci di minoranza: si stabilisce che in caso in cui il socio di maggioranza dovesse vendere la propria partecipazione societaria, i soci di minoranza avrebbero il diritto di vendere le proprie partecipazioni alle medesime condizioni contrattuali concordate con il terzo acquirente.
Il patto “drag-along” è, invece, per la tutela del socio di maggioranza: qualora egli decida di vendere le proprie partecipazioni societarie, ha il diritto di vendere anche le partecipazioni dei soci di minoranza alle condizioni concordate col terzo acquirente.
I patti parasociali nelle società per azioni (o nelle s.r.l, che controllano s.p.a.), nei casi espressamente previsti dall’art. 2341 c.c., non possono durare più di cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; negli altri casi il patto parasociale può avere durata indeterminata ma ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di almeno 180 giorni.
Ai sensi dell’art. 2341 bis c.c., nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea affinché tutti ne abbiano conoscenza; la dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato al registro delle imprese. In mancanza della dichiarazione i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto. Se lo esercitano, le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili davanti al tribunale.
Nelle società quotate in borsa i patti parasociali vanno anche comunicati alla Consob.
I patti parasociali possono essere anche fatti firmare alla società, che li sottoscriverà in persona dell’amministratore. In questo caso, se gli amministratori prendono decisioni in violazione del patto firmato possono essere chiamati a risarcire il danno nei confronti degli altri soci firmatari.
Non tutti i patti parasociali hanno efficacia obbligatoria, ossia solo tra coloro che li hanno firmati; se essi sono inseriti direttamente nello Statuto allora vi è efficacia reale: ciò significa che la delibera assembleare presa in contrasto con lo Statuto può essere impugnata e dichiarata nulla dal giudice.
I sindaci della società debbono vigilare sulla liceità e regolarità dei patti parasociali e delle delibere assembleari prese in contrasto con lo Statuto. I patti parasociali sono nulli se vanno contro agli interessi della società.
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