Di regola, nelle separazioni, si stabilisce che i figli minorenni vivranno con uno dei genitori (che viene chiamato “genitore collocatario”) mentre l’altro avrà diritto di fare visita, in giorni concordati.
Ma che succede quando il genitore che ha questo diritto di visita non lo esercita?
La Corte di Cassazione, anche nelle sentenze più recenti, ha ribadito che nessuno può costringerlo perché il diritto di visita è incoercibile; quindi, nemmeno il giudice può ordinare a un genitore di frequentare il proprio figlio, se egli non vuole.
Il giudice non potrà neanche emettere provvedimenti sanzionatori contro quel genitore (ad esempio condannandolo a pagare una somma di denaro).
Ovviamente, se questo comportamento persiste, l’altro genitore potrà chiedere al giudice che si pronunci sulla limitazione o sulla decadenza della potestà genitoriale; potrà anche chiedere l’affidamento esclusivo del minore o, ancora, se ve ne sono gli estremi, potrà denunciare l’altro genitore per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
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Foto di Mikhail Nilov da Pexels