Secondo la legge, in caso di separazione dei coniugi, il coniuge con un reddito inferiore ha diritto all’assegno di mantenimento purché ad esso non sia stata addebitata la separazione (l’addebito si ha quando il giudice ritiene che la separazione è avvenuta a causa di evidenti responsabilità del coniuge che chiede l’assegno).
Se però, il coniuge che chiede l’assegno, o che beneficia già dell’assegno, percepisce anche il reddito di cittadinanza, cosa succede?
La legge nulla ancora dispone in merito. Tuttavia, è interessante esaminare una recente sentenza del Tribunale di Frosinone del 18 febbraio 2020 perché può essere indicativa di come i giudici risolveranno questioni analoghe.
Nel caso in esame, la signora F.M. aveva adito il tribunale perché, ai sensi dell’art. 156 c.c. comma 6, ordinasse al terzo (Inps), debitore dell’altro coniuge B.C., di corrisponderle direttamente l’assegno mensile di mantenimento stabilito nell’accordo di separazione omologato nel 2009, considerato che l’ex marito per anni era rimasto inadempiente, non versando l’assegno dovuto.
L’ex marito B.C., si costituiva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo al giudice la modifica delle condizioni di separazione e, nello specifico, la riduzione dell’assegno di mantenimento in quanto la moglie aveva tutti i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza ed, anzi, già lo percepiva, nella misura di € 450 circa mensili. Al momento della separazione non era ancora stata emanata la legge sul reddito di cittadinanza (che è del 2019) e quindi, tale reddito, da considerarsi quale introito non esistente né prevedibile al momento della separazione, era da considerarsi invece quale giustificato motivo sopravvenuto, da porsi quale fondamento per la richiesta di modifica delle condizioni di separazione.
Il tribunale di Frosinone ha accolto la domanda riconvenzionale del marito ritenendo che il reddito di cittadinanza percepito dalla ex moglie era comunque, per lei, una nuova entrata reddituale sufficientemente stabile (in quanto il beneficio era stato dato per 18 mesi e con possibilità di proroga). Peraltro, il tribunale, visto che comunque permaneva la disparità di redditi e che l’ex moglie, vista l’età, non avrebbe potuto reinserirsi nel mondo del lavoro, confermava il diritto della medesima all’assegno di mantenimento ma ne riduceva l’importo, in considerazione della quota di reddito di cittadinanza da lei percepito mensilmente.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, seguendo questo stesso ragionamento, ha ritenuto che il figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, che percepisce il reddito di cittadinanza non ha più diritto all’assegno di mantenimento del genitore.
Per altri articoli in materia legale puoi leggere la mia rubrica “avvocato risponde”, sul sito www.studiolegaletonzani.it., dove puoi trovare anche i miei contatti ed il form per richiedere un appuntamento in studio o telefonico.
______________________
Foto di Rodnae Productions da Pexels