UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO: COSA SONO E QUALI DIRITTI NE DERIVANO?

La legge 76/2016 ha introdotto in Italia la possibilità, a coppie dello stesso sesso, di costituirsi in un’unione civile.

La legge afferma che due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:

  a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

  b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; 

  c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87 c.c. ossia fra ascendenti e discendenti in linea retta; fratelli e sorelle; gli affini in linea retta o collaterale di secondo grado; adottato e adottante; l’adottato e il coniuge dell’adottante nonché l’adottante e il coniuge dell’adottato; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

  d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

 La sussistenza di una delle cause impeditive suddette comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. 
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: dall'unione civile deriva, quindi, l'obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.  Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Inspiegabilmente, la legge non fa riferimento ai doveri di fedeltà e collaborazione, a cui invece sono obbligate le persone unite in matrimonio.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

I soggetti uniti da un’unione civile possono costituire un fondo patrimoniale, o un’impresa familiare; alle unioni civili si applicano le norme della comunione legale e della comunione convenzionale. 

In caso di cessazione dell’unione civile, l’art. 65 della l. 76/2016 ha previsto che, se uno dei due partner versa in stato di bisogno, l’altro, economicamente più forte, ha l’obbligo di versare un assegno alimentare a suo favore. Gli alimenti, tuttavia, non spettano a tempo indeterminato ma per un limitato periodo di tempo che, in assenza di un accordo tra le parti, sarà stabilito dal giudice in base anche alla durata della convivenza.

In caso di morte di uno dei partner, se era prestatore di lavoro, le indennità di fine rapporto di cui agli artt. 2118 e 2120 codice civile  devono corrispondersi all’altra parte dell’unione civile.

In materia di successione ereditaria va tenuto presente che il partner unito in unione civile è a tutti gli effetti erede dell’altro, con gli stessi diritti e per le stesse quote di un coniuge, nel caso di concorso con altri eredi legittimi.

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Foto di Sharon McCutcheon da Pexels