Se il veicolo che guidiamo viene coinvolto in un incidente stradale (o meglio, più correttamente, in un “sinistro stradale”), ci sono alcuni adempimenti da fare subito. Vediamo quali sono.
Al momento del sinistro è buona regola compilare, insieme al conducente dell’altro veicolo, il modulo di costatazione amichevole di incidente (il CID), che va sottoscritto da entrambi i conducenti. In questo modo si avrà una ricostruzione precisa del sinistro e delle sue cause.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata dal proprietario di ciascun veicolo coinvolto alla propria compagnia assicurativa entro tre giorni da quello in cui è avvenuto l’incidente.
Già nel modulo di costatazione amichevole o, quantomeno nella denuncia all’assicurazione, è bene indicare le generalità degli eventuali testimoni presenti. Se questo non è possibile perché non è stato possibile identificarli nell’immediatezza, è comunque preferibile che siano comunicati all’assicurazione appena possibile.
La richiesta di risarcimento del danno viene effettuata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di incidente che abbia causato solo danni a cose oppure danni alla persona che comportino un danno biologico non superiore al 9% e che sia avvenuto fra due veicoli immatricolati in Italia, la richiesta di risarcimento del danno va proposta direttamente alla compagnia assicuratrice del danneggiato (indennizzo diretto).
Nel caso in cui il sinistro abbia causato danni alla persona che comportino un danno biologico superiore al 9% oppure nel caso in cui sia avvenuto tra tre o più veicoli, la richiesta di risarcimento va inoltrata alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno (indennizzo ordinario).
La richiesta di risarcimento danni va comunque inviata all’assicurazione entro i due anni dalla data del sinistro, altrimenti il diritto al risarcimento si prescrive.
Alla compagnia assicuratrice devono essere forniti tutti i documenti comprovanti i danni materiali e i danni alla persona ( ad esempio i preventivi del carrozziere, le foto del sinistro, i certificati medici etc…). Se vi sono danni alla persona può essere utile presentare alla compagnia anche una perizia medico-legale effettuata sul danneggiato da un medico specializzato.
L’impresa assicuratrice, una volta ricevuti tutti i documenti e, se del caso, dopo aver disposto anche la visita medica sul danneggiato da parte di un poprio medico fiduciario, se ritiene che ve ne siano le condizioni, formula l’offerta.
Nel caso di danno alle sole cose la compagnia assicuratrice ha trenta giorni di tempo per formulare l’offerta, se è stato compilato il CID e sessanta se non è stato compilato; nel caso di danni alla persona ha, invece, novanta giorni.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
In caso contrario, il danneggiato può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita e poi, eventualmente, al giudice competente, affinchè accerti il risarcimento dovuto.
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Foto di Andrea Closier da Pixabay