La legge 4 maggio 1983 n. 184 ha regolamentato la materia delle adozioni.
In generale, perché un minore sia adottabile deve essere dichiarato in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trova, quando sia accertata la sua situazione di abbandono perché è rimasto privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
L’articolo 44 della legge 184/83 stabilisce, invece, i casi di adozione di minorenni in casi particolari ossia quando non vi sono le condizioni per cui il tribunale possa dichiarare che il minore versa in stato di abbandono ma è necessario ugualmente tutelarlo ed assicurargli una vita serena, fra persone che lo amano e si occupano del suo benessere.
In questo caso, il nostro ordinamento si preoccupa di mantenere i legami stabili che il minore ha già, anche con persone che non fanno parte della sua famiglia ma che gli possono fornire cura ed educazione.
I minori di età, quindi, possono essere adottati nei seguenti casi particolari:
- da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia il figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge;
- quando il minore sia portatore di handicap e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L’adozione, in tutti questi casi, è consentita anche in presenza di (altri) figli dell’adottante.
La particolarità è che l’adozione, nei casi di cui alle lettere a), c), e d) è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, quindi l’adottante può essere anche single.
Se, però, l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Nei casi di cui alle lettere a) e d) l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Nei casi in cui il minore abbia compiuto i quattordici anni, è sempre necessario il suo consenso.
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