RIFORMA CARTABIA: COME CAMBIA LA MEDIAZIONE?

La mediazione è un modo per risolvere le controversie civili alternativo e, cioè, diverso rispetto al procedimento davanti al giudice. Si svolge dinanzi ad Enti iscritti in apposito elenco presso il Ministero della Giustizia che vengono chiamati “organismi di mediazione”. Presso ogni organismo di mediazione ci sono dei mediatori, che sono professionisti, esperti nelle tecniche di risoluzione delle controversie. Il mediatore non è un giudice ma è un facilitatore dell’accordo: tutto quello che le parti in lite dicono durante la mediazione rimane riservato ed è inutilizzabile in un successivo giudizio. Il mediatore ha l’obbligo di riservatezza, non può essere chiamato a testimoniare in giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nella mediazione e deve essere imparziale.

La domanda di mediazione è depositata da una delle parti.  

La mediazione è disciplinata dal Decreto legislativo 28/2010.

La riforma Cartabia ha portato molte novità che sono in vigore dal 30 giugno 2023.

Ecco le principali:

  • Aumento delle materie soggette a mediazione obbligatoria:

finora le materie erano le seguenti:

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ora a queste si aggiungono anche quelle dell’associazione in partecipazione, del consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura.

  • Eliminazione del primo incontro meramente informativo:

con la riforma si entra subito in mediazione già dal primo incontro.

  • Pagamento di una quota delle spese già al primo incontro:

le parti dovranno pagare una quota delle spese dovute per la procedura già al primo incontro; se le parti decidono di non proseguire oltre il primo incontro non sono dovute altre spese; altrimenti dovranno versare il saldo nel corso del procedimento.

  • Procedimento più rapido:

Il primo incontro deve essere fissato tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e la durata complessiva del procedimento è di tre mesi prorogabile per altri tre, su richiesta delle parti;

  • Mediazione telematica:

La mediazione può svolgersi anche on line. In questo caso tutte le parti ed i loro difensori dovranno firmare il verbale con firma digitale.

  • Più poteri all’amministratore nelle procedure condominiali:

l’amministratore condominiale è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi senza necessità di una preventiva delibera condominiale. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea, con la maggioranza dell’art. 1136 c.c., entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa.

  • Più poteri al giudice nella mediazione demandata:

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un tentativo di mediazione. La mediazione demandata è sempre condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui se le parti non effettuano la procedura di mediazione entro la data fissata dal giudice, questi dichiara la domanda giudiziale improcedibile.

E’ prevista anche una formazione specifica dei magistrati in materia di mediazione, affinchè spingano le parti in causa a far uso di questo strumento.

  • Accordo di conciliazione:

Nel caso in cui le parti trovino l’accordo, al verbale di mediazione (sottoscritto dalle parti, dai difensori e dal mediatore) viene allegato l’accordo di conciliazione che deve essere sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori (ma non dal mediatore). L’accordo è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi è omologato dal presidente del tribunale.

Il verbale contenente l’accordo di mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000.

  • Gratuito patrocinio:

E’ assicurato, alle condizioni indicate dal decreto legislativo 28/2010, Capo II bis, il gratuito patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente, per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione.

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