NUOVI CRITERI DI FORMA NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI: QUESTIONE DI FORMA O VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA?

Il decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023 n. 110 ha stabilito dei precisi criteri di forma nella redazione degli atti giudiziari relativi ai procedimenti instaurati a partire dal 1 settembre 2023, che devono essere rispettati dagli avvocati e dai pubblici ministeri.

Quello che può sembrare un mero problema di stile, può comportare invece gravi conseguenze, specialmente per gli avvocati e i loro assistiti.

Ma andiamo con ordine.

I criteri di redazione, ora, da rispettare nello scrivere gli atti giudiziari sono i seguenti:

a) intestazione dell’atto, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;

d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;

e) esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione;

g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l) valore della controversia;

m) richiesta di distrazione delle spese;

n) indicazione dell’eventuale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’esposizione è contenuta nel limite massimo di:

a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto all’atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all’articolo 6, quanto alle note scritte.

L’articolo 6 stabilisce che gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;

b) con interlinea di 1,5;

c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Ma cosa succede se questi criteri non vengono rispettati?

L’art. 46 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile afferma che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Infatti, alcuni provvedimenti dei giudici di merito (tra gli altri, Giudice di Pace di Verona del 29 settembre 2023) hanno deciso di non liquidare le spese legali al difensore della parte vittoriosa perché avevano rilevato una violazione dei criteri di redazione degli atti.

Nel processo amministrativo, questa è già una realtà. Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2023 ha dichiarato inammissibile un appello in quanto, a suo parere, l’atto di appello era troppo lungo e superava i limiti previsti dai criteri redazionali stabiliti per il processo amministrativo.

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