FIGLI MAGGIORENNI: FINO A quando BISOGNA MANTENERLI?

QUESITO: Fino a quale età si debbono mantenere i figli maggiorenni? E che differenza  c’è con il “diritto agli alimenti”?

Il “diritto agli alimenti” è una prestazione di carattere patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato nei confronti di un suo familiare che versi in stato di bisogno ed è un diritto previsto dall’articolo 433 e seguenti del codice civile. Lo “stato di bisogno” consiste nell’insufficienza o nella mancanza di mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali della vita (cibo, vestiti, alloggio e cure mediche). Pertanto se un figlio, anche maggiorenne, si trova in stato di bisogno, i genitori sono obbligati a versargli un assegno periodico o comunque a provvedere alle sue esigenze con una prestazione “in natura” (ad esempio  ospitandolo in casa, se questi non ha un alloggio, e provvedendo a dargli da mangiare). La prestazione economica dell’obbligato è calcolata in base ai redditi di quest’ultimo e comunque riguarda solo il soddisfacimento delle esigenze primarie del familiare che versa in stato di bisogno. Per inciso, anche i figli, se autonomi ed indipendenti, hanno l’obbligo di versare gli alimenti ai genitori che si vengano a trovare in stato di bisogno.

Il mantenimento che spetta ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, invece, è un concetto molto più ampio, che va a coprire non solo le necessità fondamentali del figlio (vitto, alloggio, vestiti, cure mediche) ma anche sue esigenze diverse quali il mantenimento agli studi, i viaggi, il tempo libero.

Il codice civile, all’articolo 337 septies, stabilisce: ”il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva determinazione del Giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. Il giudice dovrà, quindi valutare tutte le circostanze del caso concreto e decidere se ed in che misura concedere il mantenimento. Questo significa che egli dovrà effettuare un’indagine concreta sulle reali necessità del figlio e sulle disponibilità economiche del genitore o dei genitori a cui viene richiesto il mantenimento.

Nel nostro ordinamento non è stabilita l’età alla quale un genitore può cessare di mantenere il figlio maggiorenne; tuttavia, recenti orientamenti della Corte di Cassazione, hanno espresso alcuni principi innovativi. La recente ordinanza n. 17183/2020 della Cassazione, ad esempio, nel caso di un figlio ultratrentenne che aveva fatto richiesta di assegno di mantenimento al padre, ha affermato che: 1) non vi è un diritto automatico del figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, a percepire il mantenimento da parte dei genitori, ma è necessario valutare il caso specifico; 2) il figlio maggiorenne, ad un certo punto, deve “ridurre le proprie ambizioni adolescenziali” e cercare il modo di mantenersi da solo economicamente. Pur riconoscendo il diritto del figlio ad essere mantenuto nel percorso di studi che ha scelto, la Cassazione afferma che, terminato il proprio percorso di studi, il figlio deve impegnarsi seriamente a cercare un’occupazione per rendersi finanziariamente indipendente, anche accettando un lavoro di livello inferiore rispetto ai propri titoli di studio, e ciò perché anche il figlio deve essere responsabile nei confronti delle proprie scelte di vita e non può pretendere che i genitori lo mantengano a vita in attesa di trovare il lavoro esattamente corrispondente al proprio corso di studi o perfettamente collimante con le proprie ambizioni. Pertanto, il figlio maggiorenne dovrà dimostrare che ha tentato effettivamente, con costanza e impegno, di rendersi economicamente autonomo e che non vi è riuscito senza colpa a lui imputabile, se vorrà ottenere il mantenimento. E’ un ordinanza piuttosto rivoluzionaria, in quanto, finora, era preponderante la considerazione che i figli andassero mantenuti finché non fossero riusciti a trovare un lavoro congruo con il percorso di studi effettuato.

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