QUESITO: Aldo e Irene sono i nonni di Giacomo, quattro anni, e di Lucia, sette anni. Aldo ed Irene non hanno buoni rapporti con i genitori di Giacomo e Lucia. Nel corso degli anni i rapporti con la nuora Livia, madre dei due nipoti, sono peggiorati per incomprensioni varie ed il loro figlio, Pietro, ha deciso di schierarsi dalla parte della moglie. Così Aldo e Irene vedono i bambini ormai molto raramente. Cosa possono fare?
Spesso accade che, esclusivamente per i cattivi rapporti intercorrenti tra i genitori ed i nonni, a questi ultimi sia impedito di frequentare i nipoti. A volte accade quando i genitori dei bambini si separano, in quanto la nuora o il genero si rifiutano di permettere ai figli di continuare a frequentare i suoceri. Altre volte accade, come nel caso sopra citato, che per incomprensioni legate magari alle differenti personalità degli uni e degli altri, si crei negli anni un muro di ostilità, per cui poi, per ripicca, i genitori negano ai nonni di vedere i nipoti.
Il nostro ordinamento, sulla scorta della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, tutela il diritto dei minori di frequentare i nonni e tutela il diritto dei nonni ad avere rapporti significativi con i nipoti di minore età, se ciò è nell’interesse di questi ultimi. Ovviamente, infatti, i nipoti maggiorenni sono in grado di decidere da soli se vogliono o meno frequentare i nonni e gli altri parenti.
L’art. 317 bis del codice civile, introdotto dal Decreto legislativo 154/2013, afferma che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei, nell’esclusivo interesse del minore”.
Lo Stato italiano, quindi, concede ai nonni una tutela giudiziaria: ove sia loro impedito di frequentare i nipoti minori essi possono presentare ricorso al Tribunale per i Minorenni competente. Il Giudice accerterà la situazione svolgendo indagini approfondite, anche mediante l’uso di prove testimoniali e dell’ascolto del minore, se ha già compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, purché sia capace di discernimento. Il Giudice, se accerterà che l’interesse del minore è quello di frequentare i nonni, riconoscerà il diritto di visita dei nonni, con l’obbligo, per i genitori di consentirne lo svolgimento.
L’interesse prevalente che deve essere sempre tenuto in considerazione, infatti, è quello del minore. Il rapporto con i nonni materni e paterni aiuta il minore nella costruzione della sua identità, per cui non può essere impedito se non per gravi e motivate ragioni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19780/2018 ha riconosciuto tale diritto non soltanto ai nonni biologici ma anche a alla persona che affianchi il nonno biologico, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, sempre che, naturalmente, ciò sia nell’interesse del minore.
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Foto di Andrea Piacquadio da Pexels