IL QUESITO: il 3 dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che ha recepito la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori. Poiché è sempre più difficile, per il consumatore, districarsi nel mare delle leggi vediamo quali sono le più recenti novità in merito e cosa è cambiato.
COSA DICE LA LEGGE: Il decreto legislativo del 3 dicembre 2013 recependo, in Italia, la direttiva 2011/83/UE, ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (CODICE DEL CONSUMO).
Innanzitutto diamo due definizioni (riportate nel decreto) essenziali alla comprensione:
- consumatore o utente: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- professionista: è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (una ditta, un’azienda, una società, un artigiano etc..).
Quindi, per semplificare, il professionista è colui che, nell’esercizio della sua professione, vende beni o servizi al consumatore. Il consumatore può essere solo una persona fisica e mai, quindi, una società o un ente.
Innanzitutto, il decreto sopra menzionato non si applica ai seguenti contratti: a) per i servizi sociali; b) di assistenza sanitaria; c) di attività di azzardo; d)di servizi finanziari; e) aventi ad oggetto la costruzione di immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su immobili; f) per la costruzione o trasformazione di edifici; g) relativi a viaggi e vacanze “tutto compreso”; h) relativi ad alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e scambio; i) stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale; l) di fornitura di alimenti o bevande fisicamente forniti dal professionista in giri frequenti e regolari a domicilio; m) di servizi trasporto passeggeri; n) conclusi tramite distributori automatico in locali automatizzati; o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, internet o fax stabilito dal consumatore.
Non si applica ai contratti sotto i € 50.
Il decreto, per tutti i restanti contratti, prevede che, al momento della stipulazione, il professionista debba fornire al consumatore obbligatoriamente alcune informazioni minime (su supporto cartaceo o altro mezzo durevole) e cioè:
– le caratteristiche principali dei beni e servizi forniti;
– l’identità del professionista, l’indirizzo, il numero di telefono;
– il prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte o le modalità di calcolo del prezzo, i costi di spedizione e le spese postali o comunque l’indicazione espressa che saranno addebitate al consumatore;
– le modalità di pagamento e di consegna e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o ad eseguire il servizio;
– le eventuali garanzie commerciali:
– la durata del contratto;
– la funzionalità del contenuto digitale, ove esistente.
Questi obblighi si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità.
Ai contratti stipulati a distanza (ad es. via telefono o via internet) o comunque fuori dai locali commerciali del professionista (art. 45) si applicano sia gli obblighi di informazione sopra descritti sia ulteriori obblighi specifici quali quelli, per il professionista, di comunicare, tra l’altro:
– il proprio indirizzo elettronico;
– l’indirizzo ove inviare i reclami, se diverso dall’indirizzo del professionista;
– il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, se è calcolato diversamente dalla tariffa di base;
– le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, ove sussista;
– ove il diritto di recesso non sussista, l’informazione che il consumatore non può esercitarlo;
– le condizioni di assistenza postvendita al consumatore, se esistenti;
– la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
– il costo, per il consumatore, della restituzione dei beni ed altre spese o costi aggiuntivi.
Se il professionista non adempie al dovere di informazione sulle spese aggiuntive o sugli altri costi quali ad es. quello della restituzione dei beni, il consumatore non dovrà sostenere costi aggiuntivi.
Il decreto spiega quali sono i requisiti formali dei contratti a distanza e di quelli conclusi al di fuori dei locali commerciali del professionista.
Il diritto di recesso, in tali tipi di contratti (salve le eccezioni dell’art. 59), sale da 10 giorni a 14 giorni e senza che il consumatore debba fornire alcuna motivazione (art. 52).
Se il professionista, invece, non fornisce al consumatore le adeguate informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale come determinato dall’art. 52, co. 2. Questa è stata una grande novità: prima, il termine era di 90 gg. per i contratti conclusi a distanza o fuori dei contratti commerciali e di 60 gg. per gli altri.
Per recedere basta che il consumatore invii al professionista una dichiarazione contenente la sua esplicita volontà di recedere, non serve, quindi, che compili formulari o moduli.
In caso di recesso, il professionista deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti da questo, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto (art. 56). Il consumatore deve invece restituire i beni al professionista.
I contratti, di cui all’art. 59, per i quali è escluso il diritto di recesso, sono:
- Contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto dal parte del professionista;
- La fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni di mercato;
- La fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati;
- La fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- La fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o di protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- La fornitura di beni che dopo la consegna risultano inscindibilmente mescolati con altri beni;
- La fornitura di bevande alcoliche il cui prezzo sia stato concordato, la cui consegna possa avvenire solo dopo 30 gg. e il cui valore dipenda dalle fluttuazioni del mercato;
- I contratti in cui il consumatore ha espressamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di manutenzione o di riparazione;
- La fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
- La fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
- La fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
- La fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore.
L’art. 63 prevede un’importante novità: nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, i beni vengano spediti al consumatore, il decreto fissa il momento del “passaggio del rischio” in quello in cui il bene viene effettivamente ricevuto dal consumatore. Ciò significa che il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce sul consumatore solo nel momento in cui lui, o un terzo da lui designato, entra materialmente in possesso dei beni acquistati.
Infine, sempre per facilitare il consumatore, si è stabilito che per le controversie civili riguardanti l’applicazione delle suddette norme è competente, inderogabilmente, il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se è in Italia (art. 66 bis).
LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO:
Il decreto legislativo del 3 dicembre 2013 ha modificato, in parte, il Codice del Consumo, introducendo le novità importanti sopra ricordate, tra cui le informazioni minime che vanno date al consumatore al momento della stipula del contratto e la possibilità, per il consumatore, di recedere entro 14 giorni dalla stipula (e non più 10 come prima) e che hanno, in generale, ampliato la tutela del consumatore, specie nel caso di stipulazione di contratti a distanza o fuori dei locali commerciali del professionista.Il decreto è piuttosto articolato e tecnico e qui abbiamo potuto darne solo un breve commento, con le novità più salienti, per aiutare nella comprensione.“