CLASS ACTION (AZIONE DI CLASSE) : NOVITA’ DAL 19 MAGGIO 2021

Dal 19 maggio 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina della class action. Fino al 18 maggio 2021 è stata disciplinata dal Codice del Consumo, mentre ora è inserita negli articoli 840 bis-840 sexiesdecies del codice di procedura civile. Ecco le novità:

L’articolo 840 bis del codice di procedura civile stabilisce che i diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe (class action) che può essere esperita nei confronti di imprese o enti gestori di pubblici servizi o di pubblica utilità in relazione ad atti o comportamenti da loro posti in essere nell’esercizio della loro attività.

Può essere fatta azione di classe sia per casi di responsabilità contrattuale e sia per casi di responsabilità extracontrattuale.

Legittimati ad agire in giudizio per la tutela di questi interessi sono:

  1.  le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia;
  2. ciascun componente della classe;

Entrambi possono agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione di Tribunale specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Una novità è stata introdotta in ordine alla pubblicità del ricorso depositato.

Infatti la legge prevede che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, venga pubblicato, a cura della cancelleria del Tribunale, ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento segue le regole del rito sommario di cognizione (art. 702 e seguenti del codice di procedura civile) e si conclude con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa.

Il resistente ha diritto, nei termini di legge, di depositare la sua memoria difensiva contenente tutte le sue contestazioni e difese.

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del Portale dei servizi telematici non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo saranno riunite all’azione principale.

Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza (che sarà poi pubblicata nel Portale) sull’ammissibilità della domanda. La domanda è dichiarata inammissibile:

  1. quando è manifestamente infondata;
  2.  quando il tribunale non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
  3. quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
  4.  quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

L’ordinanza che decide sull’ammissibilità dell’azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla Corte di Appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Con l’ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

Con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il Tribunale fissa un termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel Portale dei servizi telematici, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei a quelli fatti valere nel ricorso. L’aderente tuttavia non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. Nella sentenza il Giudice darà le indicazioni per l’inizio della procedura di adesione.

Con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione inserita nell’elenco di cui all’articolo 840 bis, secondo comma;

b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti che hanno effettuato l’adesione alla procedura;

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei predetti, nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito alla procedura; f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;

h) determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

La procedura di adesione si propone attraverso l’inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, attraverso il Portale dei servizi telematici.

La domanda deve contenere alcuni elementi essenziali: l’indicazione del Tribunale ed i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire; i dati identificativi dell’aderente; l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’aderente o del suo difensore; la specificazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti contenenti le ragioni della domanda; l’indice dei documenti eventualmente prodotti; l’attestazione di responsabilità relativa alla veridicità dei fatti esposti e dei documenti prodotti; il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, nominato dal Giudice, del potere di rappresentare l’aderente (il rappresentante è pubblico ufficiale);le coordinate bancarie per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a favore dell’aderente; la dichiarazione di aver provveduto a versare il fondo spese.

Il rappresentante comune degli aderenti deve redigere il progetto dei diritti omogenei degli aderenti e lo deposita telematicamente.

Il resistente, entro 120 giorni, può proporre le sue difese sulle questioni sollevate. Non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale, nella procedura di adesione.

Il giudice delegato, quando accoglie la domanda dell’aderente, condanna il resistente al pagamento, a favore dell’aderente delle somme a lui dovute a titolo di risarcimento danni o restituzione. Liquida anche a favore del difensore dell’aderente una somma calcolata in base al tariffario. Inoltre il giudice delegato condanna il resistente a pagare direttamente al rappresentante comune,  a titolo di compenso, una somma percentuale, calcolata sulla base del numero degli aderenti; liquida poi al difensore del ricorrente, una somma ulteriore, a titolo di compenso, rispetto a quella dovuta agli aderenti a titolo di risarcimento o di restituzione.

La procedura di adesione si chiude:

1)quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l’intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

2) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato.

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