Vacanza rovinata: chi risarcisce il turista?

Un lettore acquista un pacchetto viaggio per una vacanza ma, sul posto, nè l’albergo nè le escursioni corrispondono a quanto contrattato con l’agenzia. Quale risarcimento?“

2004_1106Image0088-3IL QUESITO: Un lettore, Giorgio G., ha stipulato con una agenzia di viaggi, ad agosto, un contratto per una vacanza di una settimana in Spagna, comprensiva di viaggio, prenotazione di albergo ed escursioni sul posto. All’arrivo, l’albergo non era come indicato nel depliant del tour operator e nel contratto dell’agenzia, ma sporco ed in ristrutturazione. La camera assegnata era molto rumorosa per i lavori in corso. Due delle escursioni previste, inoltre, venivano realizzate con l’autista ma senza la presenza della guida, come invece pattuito, e con itinerario più breve di quello indicato nel programma di viaggio. Si può chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata?

Il disagio del lettore non è certamente raro: si prenota una belissima vacanza che poi, arrivati sul posto, si rivela molto diversa.

COSA DICE LA LEGGE: La materia del turismo è stata recentemente modificata dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e, più in particolare, per il caso che ci interessa, dal suo Allegato 1 (“Codice della Normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”) che ha dato definizioni precise ad alcuni concetti di base ed ha cercato di riorganizzare la materia.

Nel caso del nostro lettore entrano in gioco le possibili responsabilità dell’agenzia di viaggio, presso cui Giorgio ha acquistato il “pacchetto viaggio” e del tour operator che lo ha organizzato.

Secondo la nuova normativa, il contratto di vendita del pacchetto turistico, stipulato con l’agenzia di viaggi, deve essere redatto per iscritto ed in termini chiari e precisi. Nel caso in cui il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, il contratto deve indicarne anche l’ubicazione, la categoria turistica, il livello e le principali caratteristiche, mentre, per quanto riguarda l’itinerario, deve indicare le visite, le escursioni o gi altri servizi inclusi nel pacchetto turistico,  compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche.

Allo stesso modo, l’opuscolo o depliant del tour operator deve indicare, fra l’altro, la sistemazione in albergo o in altro tipo di alloggio, la sua esatta ubicazione, con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti e l’itinerario.

Le informazioni contenute nel contratto e nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilita’, a meno che le modifiche delle condizioni indicate non siano comunicate, al turista, per iscritto prima della stipulazione del contratto oppure, dopo la stipula del contratto, non siano modificate mediante uno specifico accordo scritto tra le parti, cosa che nella specie non è stata fatta.

Poichè non sono stati rispettati, in concreto, gli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati, si può configurare la responsabilità dell’agenzia di viaggi e del tour operator che risponderanno dei danni per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, secondo le rispettive responsabilità (art. 43).

Altra cosa è, invece, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, attualmente previsto dall’art. 47 del suddetto decreto legislativo.

Il danno da vacanza rovinata aveva già avuto riconoscimento con la famosa sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00 che ha affermato il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in un viaggio “all inclusive”.

La creazione legislativa di tale figura di danno era già avvenuta ad opera della legge 27 dicembre 1977 n. 1084 e successivamente nel Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005 che, all’art. 92, comma 2 (ora abrogato dal D.Lgs. 79/11) riconosceva, infatti, al consumatore-viaggiatore il diritto al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.

Il danno da vacanza rovinata si può, quindi, definire un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Si fonda sul principio che la “finalità turistica” o lo “scopo di piacere” della vacanza non costituisce un motivo irrilevante ma è la causa concreta del contratto di viaggio in quanto è funzionale e strumentale alla realizzazione dell’interesse ad usufruire di una vacanza di riposo e di svago e che quindi, lo stress o il disagio sofferto a causa dell’inadempimento dell’organizzatore del viaggio o del suo intermediario (agenzia di viaggio) deve essere risarcito, in aggiunta agli altri danni patrimoniali.

L’art. 47 (danno da vacanza rovinata) del D.Lgs. 79/2011 così lo descrive:” nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta.

LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO:

Nel caso di Giorgio, dunque, poichè sia l’agenzia viaggi sia il tour operator sono stati inadempienti, potranno sicuramente essere chiamati a rispondere ai sensi  dell’art. 43 citato per il risarcimento del danno subito.

Inoltre, poichè questi inadempimenti sono stati gravi, Giorgio ben potrebbe chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, anche  un risarcimento del danno per la vacanza rovinata (art. 47) ma questo andrà necessariamente commisurato a due elementi: il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilita’ dell’occasione perduta (ex. nel caso di un viaggio di nozze, il fattore della “irripetibilità” sarebbe stato evidente).

La liquidazione di questo tipo di danno viene effettuata, di solito, dal giudice in via equitativa.

Attenzione però, perchè il decreto legislativo pone al turista l’onere di attivarsi tempestivamente. L’art. 49 del Codice del turismo, infatti, stabilisce che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Precisa anche che il turista può sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

In caso contrario, l’omissione del reclamo, potrà essere valutata in giudizio ai sensi dell’art. 1227 c.c., che afferma: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità dalla colpa e l’entità della conseguenze che ne sonoderivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.“