IMINORI DI ETA’ POSSONO EREDITARE?

Quesito: Il marito di Serena è deceduto per una grave malattia, senza lasciare testamento. La coppia ha un unico figlio, Marco, di 7 anni. Può Marco, in quanto minore di età, ereditare il patrimonio del padre?

La risposta è positiva: per l’ordinamento italiano anche i minori di età possono essere eredi.

Nel caso in esame il marito di Serena non ha lasciato un testamento e quindi si apre la successione c.d. “legittima” (detta anche “ab intestato”), disciplinata dagli articoli 565-586 del codice civile.

In questo caso, a Serena, quale moglie, spetta  metà dell’eredità, mentre all’unico figlio spetta l’altra metà.

Se i figli fossero stati due o più allora le quote sarebbero state diverse: 1/3 al coniuge superstite ed i residui 2/3 da dividere tra i figli (indipendentemente dal loro numero).

Poiché il figlio è minore di età, tuttavia, ci sono delle norme particolari da osservare, per la sua tutela.

Innanzitutto bisogna chiarire che il minore, come ogni chiamato, può accettare oppure rifiutare l’eredità.

Sia la rinuncia e sia l’accettazione dell’eredità devono, comunque, essere preventivamente autorizzate dal Giudice tutelare del Tribunale presso il cui circondario risiede il minore in quanto sono considerati atti di “straordinaria amministrazione” che il genitore superstite non può compiere da solo; potenzialmente, infatti, il genitore potrebbe essere in conflitto di interessi con il figlio.

Pertanto se, ad esempio, l’eredità del defunto è gravata dal debiti, il  genitore superstite dovrà chiedere, mediante un ricorso depositato in Tribunale, che il Giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 320 c.p.c., autorizzi il minore a rinunciare all’eredità. Nel ricorso dovranno essere specificate tutte le ragioni per cui la rinuncia all’eredità è da considerarsi la soluzione migliore nell’interesse del minore e dovranno essere allegati tutti i documenti che comprovano i debiti presenti nel patrimonio del defunto.

La stessa cosa avviene nel caso di accettazione dell’eredità, che dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal Giudice tutelare.

Il minore, in ogni caso, potrà accettare l’eredità solo con beneficio di inventario (art. 490 c.c.). In questo modo il patrimonio del defunto non sarà mai confuso con quello del minore ma ne resterà separato e quindi il minore risponderà degli eventuali debiti presenti nell’eredità solo col patrimonio ereditato e non anche con il proprio patrimonio. Proprio per questo motivo viene fatto l’inventario, ossia l’elenco e la descrizione di tutti i beni, mobili ed immobili, presenti nel patrimonio ereditato.

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Foto di Jonas Mohamadi da Pexels