Errore del dentista e paziente non informato: chi paga i danni?

Un lettore ha subito danni alle gengive e ha sofferto molto dolore a causa di un intervento di ortodonzia(inserzione di una protesi dentaria). Il suo dentista, infatti, senza informarlo, durante la seduta ha deciso di effettuare un intervento diverso da quanto inizialmente concordato: gli spetta il risarcimento dei danni?

ERRORE DEL DENTISTA E PAZIENTE NON INFORMATO: CHI PAGA I DANNI?

IDentista1-2L QUESITO: Una lettrice, Sara M. ci segnala un problema che  ha avuto durante un intervento di ortodonzia. Il dentista  ( un professionista privato) doveva applicargli una protesi alle corone di due denti; nel corso dell’intervento il medico si è reso conto della difficoltà di eseguire l’intervento nella maniera decisa con la paziente ed ha, invece,ì ha effettuato un intervento parziale, con una  tecnica diversa e più invasiva, senza avvisare Sara M. di questo cambiamento.

L’intervento non ha avuto buon esito e la nostra lettrice ha subito una retrazione delle gengive ed ha dovuto sopportare forti dolori neuromuscolari. Ci chiede se può chiedere al dentista il risarcimento dei danni subiti.

COSA DICE LA LEGGE:

La materia della responsabilità del medico è un campo estremamente vasto e complesso.

Il medico, nel caso di specie un dentista, è un professionista: pertanto, a lui si applicano le norme del codice civile previste per le prestazioni d’opera intellettuali (art. 2230 c.c.)

L’obbligazione del professionista è detta “di mezzi” e non “di risultato”: semplificando, significa che il professionista si impegna alla prestazione della propria opera con diligenza, per raggiungere il risultato sperato, ma non si obbliga al conseguimento di tale risultato.

Se dunque egli dimostra di aver agito con diligenza, seguendo tutte le norme tecniche alle quali era tenuto considerata la sua professione, non risponde dei danni se il risultato ultimo non è stato quello sperato. Addirittura, nel caso di problemi tecnici di grande difficoltà risponde solo per dolo o colpa grave.

Nel caso dei chirurghi estetici, ad esempio, proprio per la particolare attività svolta, vi sono state alcune sentenze di Tribunale e della Corte di Cassazione che hanno qualificato la loro prestazione come obbligazione “di risultato”, nel senso che tali medici sarebbero tenuti a fornire il risultato voluto dal cliente e con esso pattuito; tuttavia questo non è un indirizzo costante ed assoluto e vi sono state anche recenti sentenze contrarie.

Nella specie, comunque, viene in esame un ulteriore aspetto: quello del consenso informato del paziente.

Il paziente, infatti, deve essere sempre preventivamente informato dal medico in merito all’operazione/attività  che si svolgerà su di lui, dei benefici, delle modalità di intervento e dell’eventuale possibilità di scelta tra le tecniche esistenti, in modo che possa dare, appunto, un consenso consapevole.

Il punto è: come deve essere dato questo consenso?

E’ necessario che il medico scriva tutti i passaggi dell’operazione che andrà a fare, inserendo articoli di letteratura medica, così da consegnare al paziente un blocco di informazioni spesse come l’Enciclopedia Britannica? oppure è sufficiente che il paziente firmi qualcosa del  tipo: ” dichiaro che sono stato informato dell’intervento e dichiaro di acconsentirvi”?

In realtà nè l’uno nè l’altro. 

Le informazioni al paziente possono essere date anche verbalmente, e non solo per iscritto, ma devono essere chiare, precise e relative all’intervento che si deve svolgere al momento (no quindi alle due righe di cui sopra, nelle quali il paziente sottoscrive un incondizionato consenso ad un qualunque ed imprecisato tipo di operazione o attività).

Il consenso informato è una forma di rispetto per la libertà dell’individuo (Cassazione, sent. I, 16.10.2007 n. 21748) che trova la sua ragione nelle norme della Costituzione ed in  leggi ordinari:  viene in mente l’art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute, l’art. 13 Cost. che garantisce l’inviolabilità della libertà personale e l’art. 33 della L. 23.12.1978 n. 833 che esclude la possibilità di accertamenti  e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non vi sono i presupposti dello stato di necessità.

LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO:

Nel nostro caso vi  possono essere due profili di responsabilità del dentista:

innanzitutto, per quanto riguarda gli esiti dell’operazione, andrà verificato se egli ha eseguito l’intervento con diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.) e perizia, eseguendo correttamente la tecnica applicata; in caso contrario, se sarà dimostrato che i danni subiti sono conseguenza del suo negligente operato, egli  sarà responsabile dei danni.

In ogni caso, il dentista è comunque responsabile  della mancata informazione sulla nuova tecnica che si apprestava ad usare: avrebbe dovuto spiegare alla paziente, anche solo verbalmente, che era necessario cambiare la modalità di intervento ed indicarle i potenziali rischi a cui essa poteva andare incontro a causa di tale cambiamento.“

Pertanto può ipotizzarsi un suo obbligo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla nostra lettrice.“