DEBITI EREDITARI:

ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un istituto giuridico volto a tutelare l’erede quando il defunto aveva molti debiti.

E’ disciplinato dagli articoli 484 e seguenti del Codice Civile.

Pertanto:

  1. L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati “oltre il valore dei beni a lui pervenuti”. Egli, quindi, risponde dei debiti solo con i beni ereditari e non con il proprio patrimonio personale
  2. L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva nei confronti del defunto, ad eccezione di quelli estintisi con la morte
  3. I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell’erede

L’accettazione beneficiata si perfeziona attraverso due adempimenti essenziali: la dichiarazione formale di accettazione dell’eredità e la redazione dell’inventario

 La dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente e successivamente inserita nel registro delle successioni e trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari

La redazione dell’inventario, invece, è volta a determinare con esattezza la consistenza dell’attivo e del passivo ereditario, con l’indicazione delle somme di denaro e dei beni (mobili ed immobili) che ne fanno parte. Il mancato compimento dell’inventario nei termini di legge comporta la decadenza dal beneficio e l’erede, in tal modo, viene considerato puro e semplice e quindi, dovrà pagare i debiti ereditari anche con tutti i suoi beni personali.

Una volta perfezionata la procedura di accettazione con beneficio di inventario, l’erede può procedere al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari con una di queste modalità:

a) Liquidazione Individuale

La liquidazione individuale, disciplinata dall’art. 495 c.c., rappresenta la modalità ordinaria e più semplice di pagamento dei debiti ereditari. L’erede paga i creditori e i legatari “a misura che si presentano” e rispettando i diritti di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche) di cui i creditori possono essere titolari. Per questa procedura non sono necessarie particolari formalità.

L’erede può avvalersi di questa procedura solo se nessun creditore o legatario vi si oppone e se l’erede stesso non preferisce avviare la liquidazione concorsuale.

b) Liquidazione Concorsuale

La liquidazione concorsuale è una procedura più complessa, finalizzata a garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Questo tipo di procedura è obbligatoria se vi è l’opposizione dei creditori o dei legatari alla liquidazione individuale, oppure può essere scelta volontariamente dall’erede (art. 503 c.c.)

La procedura si articola in diverse fasi, regolate dagli articoli 498 e seguenti del Codice Civile :

  1. Entro un mese dalla notifica dell’opposizione del creditore, l’erede, tramite un notaio, deve invitare i creditori e i legatari a presentare le proprie dichiarazioni di credito. L’invito viene spedito ai creditori noti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
  2. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, si forma, poi, l’elenco dei debiti ereditari.
  3. L’erede, autorizzato dal giudice, procede alla vendita dei beni ereditari per monetizzare l’attivo
  4. Con l’assistenza del notaio, l’erede predispone un piano di riparto che colloca i creditori secondo i loro diritti di prelazione. I creditori privilegiati sono soddisfatti prima dei chirografari, e tutti i creditori sono preferiti ai legatari
  5. L’erede provvede al pagamento dei debiti e all’adempimento dei legati in conformità allo stato di graduazione che può essere oggetto di reclamo, da parte dei creditori, entro 30 giorni

La principale conseguenza dell’avvio della liquidazione concorsuale è il divieto per i creditori di promuovere nuove procedure esecutive sui beni ereditari

c) Rilascio dei Beni ai Creditori e ai Legatari

Una terza via a disposizione dell’erede è quella del rilascio di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, ai sensi dell’art. 507 c.c. Con questa scelta, l’erede si libera dell’amministrazione del patrimonio ereditario, che viene affidata a un curatore nominato dal tribunale. Sarà il curatore a provvedere alla liquidazione dei beni e al soddisfacimento dei creditori secondo le norme della liquidazione concorsuale. L’erede, una volta consegnati i beni al curatore, è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

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