ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un istituto giuridico volto a tutelare l’erede quando il defunto aveva molti debiti.
E’ disciplinato dagli articoli 484 e seguenti del Codice Civile.
Pertanto:
- L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati “oltre il valore dei beni a lui pervenuti”. Egli, quindi, risponde dei debiti solo con i beni ereditari e non con il proprio patrimonio personale
- L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva nei confronti del defunto, ad eccezione di quelli estintisi con la morte
- I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell’erede
L’accettazione beneficiata si perfeziona attraverso due adempimenti essenziali: la dichiarazione formale di accettazione dell’eredità e la redazione dell’inventario
La dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente e successivamente inserita nel registro delle successioni e trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari
La redazione dell’inventario, invece, è volta a determinare con esattezza la consistenza dell’attivo e del passivo ereditario, con l’indicazione delle somme di denaro e dei beni (mobili ed immobili) che ne fanno parte. Il mancato compimento dell’inventario nei termini di legge comporta la decadenza dal beneficio e l’erede, in tal modo, viene considerato puro e semplice e quindi, dovrà pagare i debiti ereditari anche con tutti i suoi beni personali.
Una volta perfezionata la procedura di accettazione con beneficio di inventario, l’erede può procedere al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari con una di queste modalità:
a) Liquidazione Individuale
La liquidazione individuale, disciplinata dall’art. 495 c.c., rappresenta la modalità ordinaria e più semplice di pagamento dei debiti ereditari. L’erede paga i creditori e i legatari “a misura che si presentano” e rispettando i diritti di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche) di cui i creditori possono essere titolari. Per questa procedura non sono necessarie particolari formalità.
L’erede può avvalersi di questa procedura solo se nessun creditore o legatario vi si oppone e se l’erede stesso non preferisce avviare la liquidazione concorsuale.
b) Liquidazione Concorsuale
La liquidazione concorsuale è una procedura più complessa, finalizzata a garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Questo tipo di procedura è obbligatoria se vi è l’opposizione dei creditori o dei legatari alla liquidazione individuale, oppure può essere scelta volontariamente dall’erede (art. 503 c.c.)
La procedura si articola in diverse fasi, regolate dagli articoli 498 e seguenti del Codice Civile :
- Entro un mese dalla notifica dell’opposizione del creditore, l’erede, tramite un notaio, deve invitare i creditori e i legatari a presentare le proprie dichiarazioni di credito. L’invito viene spedito ai creditori noti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- Sulla base delle dichiarazioni pervenute, si forma, poi, l’elenco dei debiti ereditari.
- L’erede, autorizzato dal giudice, procede alla vendita dei beni ereditari per monetizzare l’attivo
- Con l’assistenza del notaio, l’erede predispone un piano di riparto che colloca i creditori secondo i loro diritti di prelazione. I creditori privilegiati sono soddisfatti prima dei chirografari, e tutti i creditori sono preferiti ai legatari
- L’erede provvede al pagamento dei debiti e all’adempimento dei legati in conformità allo stato di graduazione che può essere oggetto di reclamo, da parte dei creditori, entro 30 giorni
La principale conseguenza dell’avvio della liquidazione concorsuale è il divieto per i creditori di promuovere nuove procedure esecutive sui beni ereditari
c) Rilascio dei Beni ai Creditori e ai Legatari
Una terza via a disposizione dell’erede è quella del rilascio di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, ai sensi dell’art. 507 c.c. Con questa scelta, l’erede si libera dell’amministrazione del patrimonio ereditario, che viene affidata a un curatore nominato dal tribunale. Sarà il curatore a provvedere alla liquidazione dei beni e al soddisfacimento dei creditori secondo le norme della liquidazione concorsuale. L’erede, una volta consegnati i beni al curatore, è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
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Immagine creata con Microsoft 365 Copilot