COMUNIONE LEGALE O SEPARAZIONE DEI BENI?

QUESITO: Nel matrimonio, è preferibile scegliere il regime patrimoniale della comunione legale o quello della separazione dei beni? E’ possibile cambiare la scelta fatta al momento della celebrazione del matrimonio? Molte persone mi hanno fatto questa domanda e quindi cercherò di rispondere nella maniera più chiara possibile.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, le coppie che si sposano, se non fanno alcuna scelta al momento della celebrazione del matrimonio, assumono, per legge, il regime patrimoniale della comunione legale. Questo significa che ogni bene acquistato dopo il matrimonio (un quadro, una sedia, una villa, un’ automobile etc…) diviene proprietà, al 50%, di ciascun coniuge. E questo anche se l’acquisto è stato fatto da uno solo dei coniugi. Anche le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio cadono in comunione.

Vi sono delle eccezioni, cioè vi sono dei beni che, anche se acquistati dopo il matrimonio ed anche se i coniugi hanno adottato il regime della comunione legale, non entrano comunque in comunione.

Restano, dunque, esclusi dalla comunione gli acquisti fatti da uno dei coniugi con il trasferimento o lo scambio di beni propri (es. se uno dei coniugi vende un appartamento di sua esclusiva proprietà e con il ricavato ne ricompra un altro, quest’ultimo immobile, anche se l’acquisto è stato fatto dopo il matrimonio, non entra in comunione, purché tutto ciò sia espressamente indicato nell’atto di acquisto e purché all’atto partecipi anche l’altro coniuge);  restano esclusi, altresì, i beni pervenuti dopo il matrimonio ad uno dei coniugi tramite donazione o successione, i suoi beni personali, i beni necessari all’esercizio della sua professione,  i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della sua capacità lavorativa.

L’art. 178 codice civile disciplina poi i casi di beni che rientrano nella comunione solo al momento del suo scioglimento.

La coppia, al momento della celebrazione del matrimonio può scegliere il diverso regime della separazione dei beni ma, in questo caso, deve farlo mediante espressa e specifica dichiarazione resa dinanzi all’officiante. In questo caso, ogni coniuge, rimane esclusivo proprietario dei beni da lui acquistati dopo il matrimonio (nonché, naturalmente, dei beni di cui era proprietario in precedenza, dei beni ricevuti in donazione o successione, dei risarcimenti del danno, delle pensioni e dei mezzi necessari per la professione).

In ogni momento della vita matrimoniale, comunque, i coniugi possono cambiare il regime patrimoniale scelto (dalla comunione passare alla separazione o viceversa), mediante una convenzione da stipularsi davanti al notaio.

Quale regime patrimoniale, quindi, conviene di più?

E’ una scelta molto personale che ogni coppia deve fare liberamente; diciamo che la comunione dei beni può convenire al coniuge che rinuncia a lavorare per seguire i figli e la famiglia; in questo caso la comunione dei beni è, per esso, una tutela sicuramente maggiore.  Qualunque sia il regime scelto, nulla comunque cambia in relazione ai figli minori o non economicamente autosufficienti, in quanto, essi hanno il diritto ad essere mantenuti e protetti da entrambi i genitori.

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