QUESITO: Lorenzo, mentre tornava a casa in bicicletta percorrendo una strada della sua città, si trovava all’improvviso davanti una buca nell’asfalto; non riuscendo a reggere la bici, cadeva a terra e riportava lesioni ad una gamba e al braccio, oltre che danni alla bicicletta. Può ottenere un risarcimento dall’ente proprietario della strada?
Per il principio generale dell’articolo 2051 del codice civile “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In astratto, quindi, l’ente proprietario della strada, o che, comunque ne ha la custodia o gestione, sia esso il Comune, la Provincia, la Regione o lo Stato, dovrebbe rispondere del danno causato a terzi a causa del dissesto del manto stradale.
Tuttavia, secondo le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, non c’è un automatismo diretto tra la caduta causata dalla buca ed il risarcimento ma, invece, in ogni singolo caso, dovrà essere accertato se l’insidia (ossia la buca) era visibile e conosciuta dal danneggiato oppure no.
Infatti, se il dissesto del manto stradale, in quel punto, era conosciuto del danneggiato (perché, ad esempio, era una strada che percorreva spesso) oppure se la buca era ben visibile e quindi evitabile, allora si configura il cosiddetto “caso fortuito” che libera da responsabilità l’ente titolare della strada (in tal senso, tra le altre, la sentenza della Cassazione n. 7112/2013 e la più recente 17443/2019).
Nel caso specifico, Lorenzo stava percorrendo una strada che lui ben conosceva, trattandosi di un percorso che faceva spesso per tornare a casa e, quindi, secondo le sentenze più recenti, non ha diritto al risarcimento.
Al contrario, se la caduta fosse avvenuta in una strada che lui non conosceva oppure se la buca nell’asfalto fosse stata meno visibili, ad esempio perché coperta da fogliame oppure perché posta in un punto di difficile evidenza, il danneggiato avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subiti.
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