STUDIO TONZANI
Isabella Tonzani, avvocato in Perugia
con notevole esperienza nel risarcimento dei danni
STUDIO TONZANI A PERUGIA
Risarcimento del danno
da infortunistica stradale
Il “sinistro stradale”, come si chiama più precisamente l’incidente stradae, è un evento drammatico che incide sui beni del danneggiato e a volte anche sulla sua persona, causando danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali, alla vita di relazione) che devono trovare adeguata tutela. Lo studio ha un’esperienza consolidata nel settore e per questo si avvale anche di consulenti specializzati in grado di effettuare una perizia ricostruttiva del sinistro e di medici legali.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata dal proprietario del veicolo coinvolto, anche se il conducente era persona diversa, alla sua compagnia assicurativa entro tre giorni da quello in cui è avvenuto l’incidente.
Al momento del sinistro è buona regola compilare, insieme al conducente dell’altro veicolo, il modulo di costatazione amichevole di incidente, che va sottoscritto da entrambi i conducenti. In questo modo si avrà una ricostruzione precisa del sinistro e delle cause del medesimo.
Già nel modulo di costatazione amichevole o, quantomeno nella denuncia all’assicurazione, andrebbero indicate le generalità degli eventuali testimoni presenti.
Se questo non è possibile perché non è stato possibile identificarli nell’immediatezza, è comunque preferibile che siano comunicati all’assicurazione appena possibile.
La richiesta di risarcimento del danno viene effettuata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dall’assicurato che è stato danneggiato dal sinistro e che ritiene di non essere responsabile dell’evento, o comunque, non totalmente.
Nel caso di incidente che abbia causato solo danni a cose oppure danni alla persona che comportino un danno biologico non superiore al 9% e che sia avvenuto, in Italia, solamente fra due veicoli immatricolati in Italia, la richiesta di risarcimento del danno va proposta direttamente alla compagnia assicuratrice del danneggiato (indennizzo diretto).
Nel caso in cui il sinistro abbia causato danni alla persona che comportino un danno biologico superiore al 9% oppure che sia avvenuto tra tre o più veicoli, la richiesta di risarcimento va inoltrata alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno (indennizzo ordinario).
La richiesta di risarcimento danni va fatta entro i due anni dal sinistro, altrimenti il diritto al risarcimento si prescrive.
Alla compagnia assicuratrice devono essere forniti tutti i documenti comprovanti i danni materiali e i danni alla persona. In quest’ultimo caso può essere utile presentare alla compagnia anche una perizia medico-legale effettuata sul danneggiato da un medico specializzato.
L’impresa assicuratrice, una volta ricevuti tutti i documenti dal danneggiato e, in caso di lesioni alla persona, dopo aver disposto anche la visita medica sul medesimo da parte di un suo medico fiduciario, se ritiene che ve ne siano le condizioni formula l’offerta.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel caso in cui la compagnia assicurativa ritenga di non dover effettuare alcuna offerta, il danneggiato può iniziare un’azione giudiziaria dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale (a seconda del valore) al fine di richiedere il risarcimento del danno.
Nel caso in cui il veicolo danneggiante sia sprovvisto di polizza assicurativa, il danneggiato può fare richiesta di risarcimento al Fondo.
altre aree di competenza
STUDIO TONZANI A PERUGIA
Risarcimento del danno
Da errori del medico e della sruttura sanitaria, contenzioso con gli istituti bancari
Vi sono casi in cui l’errore del medico o del personale sanitario ha causato gravi danni fisici e, di conseguenza, danni patrimoniali e non patrimoniali, al paziente. Negli ultimi anni c’è da dire che vi è stato un abuso di richieste di risarcimenti contro i sanitari, anche quando non v’era alcun serio fondamento, a spese di bravi medici.
Questo studio legale, che ha un’esperienza consolidata nel settore, anche attraverso i propri consulenti medici, valuta preliminarmente, in forma gratuita, se ci sono le condizioni per iniziare una fondata richiesta di risarcimento dei danni.
I contratti bancari (contratto di apertura di conto corrente, di mutuo, di finanziamento etc..), stipulati fra banca e cliente regolano i rapporti fra le parti e sono soggetti a norme di legge precise che, se non osservate, possono comportare anche la nullità di alcune clausole del contratto ed il diritto al risarcimento del danno a favore dell’altro contraente.
Anatocismo: l’art. 1283 c.c. dispone che, “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.” Pertanto, in ogni altro caso al di fuori di quelli indicati, la produzione di ulteriori interessi sugli interessi scaduti è vietato per legge.
Usura: l’art. 644 codice penale punisce con la reclusione “chi si fa dare o promettere, in qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.” La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.